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Lettere 2.0: “Ennesimo bando irregolare all’Annunziata. Qui non esiste meritocrazia, solo clientelismo”

Riceviamo la lettera di una nostra giovane concittadina, rivolta al Presidente delle Regione Calabria, Roberto Occhiuto:

 

 

Egregio Presidente,

mi rivolgo a lei in quanto ha sempre mostrato forte interesse sul tema sanità durante i suoi due anni di carica.

Sono un’infermiera in servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ritornata in Calabria solo dopo aver vinto un concorso a tempo indeterminato presso la Regione Lombardia, in cui mi sono posizionata seconda in graduatoria.

Dopo 9 anni di servizio svolti a Milano sono riuscita a ritornare in Calabria solo tramite avviso di mobilità. La scelta di tornare, per quanto difficile dopo anni di sacrifici passati fuori, è nata perché desideravo mettermi a disposizione della mia terra, lavorare a servizio dei Calabresi, ritornare in una regione che fuori viene disprezzata. Ma se la nostra regione non ci da la possibilità di tornare e metterci in gioco, che ne sarà di “casa” se poi nessuno torna? Dopo ogni diploma, dopo ogni alloro di laurea il Sud impoverisce investendo sulla crescita di chi germoglierà da un’altra parte.

Il mio tornare, ahimè, non è stato un salto nel vuoto ma un tuffo da grandi altezze. Negli ultimi anni nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ho assistito al depauperamento professionale, dove a noi giovani infermieri, con riconosciuti meriti, preparazione e fior di titoli, ne sono stati preferiti altri in virtù di scelte che ben poco hanno a che fare con la meritocrazia, ma che rientra nel CLIENTELISMO, un vile e codardo modo di ragionare che più volte anche Lei ha cercato di contrastare.

Un ultimo caso è stato l’indizione dell’avviso interno per l’attribuzione di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento, i cui termini di presentazione della domanda erano stati fissati prima dal 07/12/23 al 16/12/23 e successivamente termine prorogato di 15 giorni, solo dopo dovute segnalazioni dell’irregolarità commesso.

Detto bando prevede tra i criteri di valutazione titoli, curriculum formativo e colloquio individuale a cui dovrebbe essere attribuito un peso equilibrato e come riportato sul bando “escludendo automatismi generalizzati e basati sull’anzianità di servizio”.

Ma analizzando la sezione titoli si nota subito una non conformità:

La sezione titoli ha un massimo di 30 punti così ripartiti:

  • titoli di studio (max 5 punti),
  • esperienza professionale maturata nello specifico ambito della funzione oggetto dell’incarico o in ambito ad esso correlato (ossia incarico di referente/ facente funzione/ coordinatore) con max 25 punti.

Quest’ultimo punto dovrebbe rientrare nella sezione curriculum formativo ed invece viene inserita in quella dei titoli, sottraendo punteggi per la valutazione dei titoli di studio.

Nella sezione della valutazione del curriculum formativo salta all’occhio una seconda anomalia, ossia il punteggio da assegnare per precedenti incarichi di funzione, compreso il coordinamento (max 15 punti), che però era stato già conteggiato nei precedenti titoli, utilizzando la dicitura fuorviante di esperienza professionale.

Pertanto con questo escamotage, coloro che negli anni hanno svolto incarichi di referente e non di coordinatore di reparto, si troveranno ad avere un punteggio maggiore in quanto lo stesso requisito sarà valutato due volte.

Inoltre il punteggio riservato ai titoli di studio e alla formazione in detto concorso è pari a 5, nettamente inferiore al punteggio assegnato per esperienza professionale ed incarichi, che con l’illecito sopra descritto della doppia valutazione dello stesso requisito, può arrivare ad un punteggio di 40.

Questo modus operandi si mette in contraddizione con il principio enunciato dall.art. 31 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 e riportato nel medesimo bando di concorso nella sezione Criteri di selezione: “all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso  equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio”.

Sempre l’art.31 del C.C.N.L. Comparto Sanità stabilisce che: “nell’ambito della selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi”.

Concorrere ad un profilo superiore della propria qualifica è un diritto costituzionale, come sancito dall’art. 2, che permette di realizzare la propria personalità sul posto di lavoro, anche in considerazione della finalità dell’attività lavorativa che non è esclusivamente un mezzo per consumare energie psicofisiche a vantaggio del datore di lavoro, ma anche espressione della propria professionalità offerta per raggiungere una soddisfazione e gratificazione connessa ai valori sanciti dall’art. 2087 C.C.

In ordine poi agli ostacoli che potrebbero impedire tale diritto, l’art. 2087 C.C. può essere interpretato estensivamente per garantire la chance di un miglioramento economico e professionale inteso come prestigio e soddisfazione in termini di auto ed etero-stima, valori anch’essi di rango costituzionale quale diritto all’immagine, e quindi vincola il datore di lavoro ad attuare tutte le possibili condotte dirette ad impedire tale diritto.

La condotta, anche indiretta, tesa alla distruzione della professionalità intesa come impedimento di fatto alla realizzazione di quanto aspirato dal lavoratore impegnato nella realizzazione di una migliore qualità prestazionale, ovvero la constatazione dell’inutilità del titolo formativo conseguito con sacrificio ed abnegazione, si traduce in una sostanziale riduzione di chance economiche e di immagine che non può essere tollerata – Cass. sez. III, 2 febbraio 2010 n. 2352; Cass. Lav., 18 gennaio 2006 n.852.

L’esperienza può essere un criterio da valutare per l’assegnazione delle mansioni superiori, ma ciò deve essere realizzato all’interno di una procedura comparativa che riconosca il diritto di tutti i concorrenti a sperare, anelare e credere ad una maggiore aspirazione professionale; sacrosanti diritti della persona umana che questo Istituto sta calpestando.

Si ribadisce che tale illegittima procedura concorsuale determina un’evidente ed ulteriore danno di immagine della sanità calabrese e l’umiliazione della professionalità degli Infermieri, scelti su base “Clientelare”.

Non vi è dubbio che il posto di lavoro sia un ambiente sociale ove la persona possa sviluppare i propri potenziali personali e professionali e quindi luogo in cui realizzare e manifestare la propria personalità che, ai sensi dell’art. 2087 C.C., il datore ha l’obbligo di tutelare collettivamente, con il criterio della meritocrazia e senza preferenze.

A noi professionisti che facciamo la differenza qualitativa nelle corsie, è stata tolta la possibilità di carriera o semplicemente di esercitare dove avremmo potuto impiegare la nostra preparazione ultra-specialistica, su cui spesso si è investito personalmente.

A fronte di ripetute mortificazioni, non rimane che cambiare o abbandonare l’ospedale, alla ricerca di nuove opportunità o del riconoscimento del proprio valore, anche economico, poiché se questi non avviene nell’ambiente lavorativo, il professionista sanitario lo cerca nel proprio operato.”

(Lettera firmata)

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